INDENNITÀ DI FREQUENZA: FACCIAMO CHIAREZZA

15.12.2022

L'indennità di frequenza spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

età minore di 18 anni;

riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;

frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2021 pari a 4.931,29 euro);

cittadinanza italiana;

per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;

per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);

residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

qualsiasi forma di ricovero;

l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale;

l'indennità di accompagnamento per i ciechi totali;

la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;

l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all'INPS (tramite il loro tutore) una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico. È obbligatorio comunicare l'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici, ovvero il cambio di istituto scolastico (esempio passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado).

QUANDO FARE DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico-legale al termine dell'accertamento sanitario.L'interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio "Invalidità civile - Procedure per l'accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie INVCIV 2010)".L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio "Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche". Sia per l'invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda ai sensi della Legge 114 del 2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Non è obbligatorio presentare il certificato medico. L'INPS procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento dei 18 anni. La prestazione potrà essere confermata solamente dopo l'esito positivo del successivo accertamento sanitario e della presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. 

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS, oppure tramite un patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Tempi di lavorazione del provvedimento Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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